Art. 3.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,» sono soppresse;

          b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

      «1-ter. Quando con un ciclomotore o un motociclo sia stato commesso il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per sei mesi. Quando con un ciclomotore o un motociclo sia stato commesso il reato di cui all'articolo 590, secondo comma, del codice penale, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Quando nel corso di un biennio con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, commi 1 e 2, e 171, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un mese. A tale fine, l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato le violazioni amministrative suddette, ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, presso la quale è istituita un'apposita sezione relativa ai conducenti di motoveicoli o ciclomotori ai quali sono state comminate

 

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in via definitiva le sanzioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, commi 1 e 2, e 171».

      2. La sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida prevista dal quarto periodo del comma 1-ter dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è istituita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.